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Graduatorie provinciali di supplenza
Le graduatorie provinciali di supplenza sono previste dall’art. 5, commi 6-bis e 6-ter della legge 3 maggio 1999 n. 124.
Hanno validità biennale e sono costituite da:
- una prima fascia di personale abilitato
- una seconda fascia di personale non abilitato.
Per il biennio 2024/2026, ai sensi dell’OM 88 /2024, gli aspiranti possono presentare domanda ex novo, aggiornare la domanda del 2022 oppure, se non hanno nuovi titoli da dichiarare, confermare la propria iscrizione senza necessità di presentare istanza. Si consiglia, tuttavia, di presentare comunque l’istanza se si è in possesso di titoli soggetti a scadenza. In particolare, devono essere nuovamente dichiarati i titoli di preferenza posseduti, ai sensi del novellato articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Pertanto, il personale interessato nel compilare la domanda deve barrare le apposite caselle della relativa sezione. In mancanza, i titoli di preferenza non vengono riconfermati nelle GPS.
E’ data la possibilità di accedere con riserva in caso di abilitazione/specializzazione conseguita dopo il termine di presentazione domande ed entro il 30 giugno 2024, da confermare con apposita ulteriore istanza nei temini che saranno indicati con apposito avviso.
Nella stessa istanza è possibile inserire le sedi per l’iscrizione nelle graduatorie d’istituto di seconda e terza fascia.
Nel secondo anno di vigenza delle graduatorie è prevista la possibilità, per coloro che conseguiranno entro il 30 giugno 2025 il titolo di abilitazione e/o di specializzazione sul sostegno, di iscriversi in elenchi aggiuntivi alla I fascia. Si rimanda al link https://www.miur.gov.it/graduatorie-provinciali-di-supplenza
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