Sui contenuti del Decreto Legge 4 febbraio 2022, n. 5, recante Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo, l'Ufficio Sindacale - Legale della CISL Scuola nazionale ha predisposto una dettagliata scheda illustrativa.
Il Ministero dell'Istruzione ha diffuso in data 31 gennaio 2022 la nota che fornisce indicazioni operative per la presentazione delle domande di cessazione con i nuovi requisiti introdotti dalla legge di bilancio. Si tratta della cosiddetta "Quota 102" e della proroga di "Opzione donna", su cui più dettagliate informazioni sono contenute in una scheda predisposta dall'Ufficio Sindacale della CISL Scuola. Le domande di accesso alla pensione con i nuovi requisiti si potranno presentare tramite POLIS a partire dal 2 e fino al 28 febbraio. Per quanto riguarda la cessazione tramite "APE Sociale" è bene ricordare che la domanda non deve essere presentata tramite POLIS, ma direttamente alla scuola di servizio entro il 31 agosto, dopo aver ottenuto la certificazione del diritto di accesso da parte di INPS. Per la richiesta di certificazione si ricorda che, al fine di ricevere risposta dall'INPS entro giugno, occorre fare domanda prima possibile e comunque entro il 31 marzo. La nota affronta il caso delle lavoratrici che hanno presentato domanda di cessazione con "Opzione donna", per la quale l'INPS abbia già accertato la sussistenza dei requisiti, e che vogliano ora richiedere l'accesso ad APE Sociale, perché più conveniente. La nota chiarisce che in caso di accoglimento della domanda APE presentata entro il 31 marzo, le lavoratrici di cui sopra potranno tempestivamente comunicare al competente ufficio territoriale dell'INPS la rinuncia alla domanda di pensionamento già presentata con "Opzione donna".
Convocato con procedura d’urgenza, si è svolto nella mattinata di oggi, 8 gennaio, un incontro in modalità a distanza fra Ministero dell’Istruzione e sindacati per un’informativa sulle misure introdotte dal decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio. Incontro tempestivo, in quanto seguiva di poche ore la pubblicazione del decreto, ma senz’altro non risolutivo rispetto alle numerose questioni che la gestione delle nuove disposizioni sicuramente pone, evidenziate dagli interventi di tutte le organizzazioni sindacali. Con l’ausilio di alcune slide l’Amministrazione, rappresentata dal Capo Dipartimento Istruzione e dal Capo Dipartimento per le Risorse Umane e Finanziarie, ha illustrato – pur senza renderne disponibile il testo - i contenuti della nota firmata congiuntamente dallo stesso Capo Dipartimento Risorse, dott. Jacopo Greco, e dal Direttore Generale per la Prevenzione Sanitaria (Ministero della Salute), dott. Giovanni Rezza, la cui pubblicazione è avvenuta subito dopo la conclusione dell’incontro. La circolare, a sua volta, ripropone i contenuti del DL 1/2022 con le misure da adottare qualora si rilevino casi di positività al Covid 19 in ambito scolastico. Le indicazioni, come ormai ampiamente noto, sono diverse a seconda del settore scolastico preso in considerazione. Per la scuola dell’infanzia, in presenza anche di un solo caso di positività nella sezione l’attività educativa viene interrotta per 10 giorni; per la stessa durata i bambini sono soggetti a quarantena con test (molecolare o antigenico) negativo al termine della stessa. Nella scuola primaria, l’interruzione dell’attività didattica in presenza, per la durata di 10 giorni, è disposta qualora i casi di positività nella classe siano almeno due. In tale periodo l’attività didattica si svolge con modalità a distanza. Se vi è un solo caso di positività, l’attività prosegue in presenza con l’effettuazione di due tamponi (molecolari o antigenici), di cui il secondo (T5) a distanza di 5 giorni dal primo (TØ). Per quanto riguarda il servizio di refezione, si raccomanda di rispettare una distanza interpersonale di almeno due metri durante la consumazione del pasto. Per la scuola secondaria di I e II grado, la sospensione dell’attività didattica in presenza, con passaggio alla didattica a distanza, riguarda tutti gli alunni della classe qualora i soggetti contagiati siano almeno tre. In presenza di un caso di contagio, prosegue l’attività in presenza con obbligo di indossare, per dieci giorni, mascherine di tipo FFP2, evitando di consumare pasti se non è possibile rispettare almeno due metri di distanza interpersonale. Se i casi positivi nella classe sono due, l’attività in presenza prosegue, con gli stessi accorgimenti previsti per il singolo caso di contagio, solo per gli alunni che hanno completato il ciclo vaccinale o che risultano guariti dal Covid da meno di 120 giorni. Per tutti gli altri, l’attività didattica è svolta in modalità digitale per la durata di 10 giorni, durante i quali gli alunni stessi sono posti in quarantena con obbligo di test negativo in uscita (molecolare o antigenico). Per quanto riguarda uno degli aspetti più problematici, come tale indicato in modo particolare dalla CISL Scuola e dalle altre organizzazioni sindacali nel corso dell’incontro, la circolare afferma che il quadro normativo conseguente all’emanazione del DL 1/2022 consente di esigere da parte degli interessati la “dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo”. La circolare ricorda inoltre che ai fini di un efficace tracciamento dei casi in ambiente scolastico, fino al 28 febbraio 2022, gli alunni della secondaria di I e II grado in regime di auto sorveglianza hanno la “possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta”. In coda sono richiamati alcuni “punti di attenzione” relativi ai dispositivi da utilizzare in regime di auto-sorveglianza (mascherine FFP”), al divieto di accedere ai locali scolastici in presenza sintomatologia da affezioni respiratorie o con temperatura corporea supera i 37,5°, il ruolo dei Dipartimenti di Prevenzione per quanto riguarda le disposizioni di carattere sanitario. La circolare ricorda infine la disponibilità su SIDI del servizio Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC). Nel suo intervento, la segretaria generale della CISL Scuola, Maddalena Gissi, pur dando atto della tempestività della convocazione, ha esposto perplessità e preoccupazioni in ordine alla reale possibilità di gestire disposizioni che sembrano non tenere in debito conto la concreta situazione con la quale i dirigenti e tutto il personale scolastico avranno a che fare nei prossimi giorni. Come esempio di frangente particolarmente critico ha richiamato l’attenzione sul fatto che in moltissimi casi i dirigenti potranno trovarsi nella necessità di impedire l’ingresso a scuola di minori non accompagnati dai genitori, anche in fasce d’età molto basse, come nel caso della secondaria di I grado. Su altre misure richiamate nella circolare, come nel caso della distanza interpersonale durante la refezione, ha evidenziato come le stesse non possano consistere in mere “raccomandazioni” senza che questo si traduca di fatto in uno scarico di responsabilità sui dirigenti scolastici nei casi, prevedibilmente molto frequenti, in cui sussista un’oggettiva impossibilità di garantire tale distanziamento. Ha poi denunciato l’inapplicabilità delle disposizioni riguardanti l’uso delle mascherine FFP2, la cui fornitura, peraltro prevista per i soli docenti, non risulta essere al momento avvenuta. È in generale la situazione di aumento esponenziale dei contagi, che coinvolge in modo crescente anche il personale scolastico, a rendere estremamente complicata la gestione di un ritorno alle attività didattiche nel quale siano pienamente garantite le indispensabili condizioni di sicurezza per gli alunni e per il personale. Potrebbe addirittura, in qualche caso, rivelarsi impossibile far fronte all’ordinaria attività per mancanza di personale a disposizione. Il rischio è che i modelli operativi indicati nel decreto e nella circolare, tanto più per l’impatto di altri fattori esterni e incontrollabili (in primis i servizi di trasporto) si rivelino nei fatti di impossibile attuazione. In questa situazione è ancor più indispensabile assicurare alle scuole ogni necessario supporto, a partire da quelli di carattere sanitario, mentre è decisivo il ruolo che le famiglie sono chiamate a svolgere, in un quadro di corresponsabilità educativa che sempre più dovrà caratterizzare il loro rapporto con le istituzioni scolastiche.
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In allegato, oltre al testo della circolare n.11 - 8 gennaio 2022 dei Ministeri dell'Istruzione e della Salute una scheda di presentazione dei contenuti del DL 7 gennaio 2022, n. 1 a cura dell'Ufficio Sindacale/Legale della CISL Scuola
La CISL Scuola è impegnata in questa fase a raccogliere il più ampio consenso a sostegno degli interventi correttivi da apportare alla legge di bilancio attualmente all’esame del Senato. “Si tratta di obiettivi – dichiara Maddalena Gissi - in gran parte comuni a quelli sostenuti dalle altre organizzazioni, che pure hanno scelto una modalità di azione diversa e da noi non condivisa. Un’azione di sciopero in un contesto di perdurante emergenza non ci è sembrata opportuna, non aiuta a raccogliere sulle nostre ragioni un consenso diffuso e si fa anche fatica a inquadrarla nel contesto della mobilitazione sulla legge di bilancio condotta dalle confederazioni, nella quale come CISL Scuola ci sentiamo direttamente e attivamente coinvolti”. “Le proposte della CISL Scuola – prosegue la segretaria generale - sono state rappresentate al Ministro dell’Istruzione nel corso dell’incontro che abbiamo chiesto nel momento in cui il testo definitivo del disegno di legge è stato trasmesso alle Camere. L’incontro si è svolto il 18 novembre, e prima ancora era stato proprio il segretario generale della CISL, Luigi Sbarra, a portare l’emergenza scuola all’attenzione del Presidente Draghi nell’incontro con i segretari generali di CGIL, CISL e UIL il 16 novembre. Nel frattempo abbiamo avviato numerosi contatti con le forze politiche, svolgendo un’azione pressante di sollecitazione e confronto che tuttora prosegue”. “Credo che eventuali azioni di sciopero – conclude la leader della CISL Scuola - sia più opportuno riservarle al momento in cui si avvierà la trattativa per il rinnovo contrattuale. Sono certa che allora ci muoveremo unitariamente, nonostante oggi si registri una diversità di valutazione sulle azioni necessarie. Non mi sento di escludere che, a ridosso del rinnovo delle Rsu, la ricerca di visibilità finisca per prevalere sulla sostanza dei risultati da conseguire: ma non vedo rotture insanabili, la storia insegna che le ragioni dell’unità, pure in un contesto di pluralismo del sindacato, restano sempre, nonostante tutto, molto salde e forti”. Gli emendamenti che la CISL Scuola ritiene necessario apportare alla legge di bilancio intervengono con modalità diverse sul testo in discussione: in alcuni casi puntando ad apportare correzioni o cancellazioni alla sua attuale formulazione, in altri integrando il testo con misure da inserire ex novo riguardo a temi che il disegno di legge non contempla.
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a) MODIFICHE ALLA FORMULAZIONE ATTUALE TESTO
art. 107 – Misure connesse all’emergenza epidemiologica La norma va riformulata per far sì che la proroga dei cosiddetti “contratti covid” riguardi anche le supplenze conferite al personale ATA e non solo quelle del personale docente. Occorre quindi incrementare le risorse stanziate.
art. 108 – Valorizzazione della professionalità docente La norma rifinanzia il fondo previsto dalla legge 205/2017 e destinato alla valorizzazione degli impegni in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica portandolo, a decorrere dal 2022, da 30 a 240 milioni di euro. Introduce però vincoli di finalizzazione legati a criteri formulati in modo generico e ambiguo, non riconducibili a parametri oggettivamente rilevabili (“dedizione all’insegnamento”). La CISL Scuola chiede la cancellazione di tali indicazioni, confermando pienamente la titolarità della contrattazione nel disciplinare la gestione delle risorse, in quanto costituenti una specifica sezione del fondo MOF. Perché sia effettivamente possibile riconoscere l’impegno professionale richiesto, ritiene inoltre indispensabile un ulteriore incremento delle risorse.
art. 109 – Insegnamento dell’educazione motoria nella primaria La CISL Scuola chiede la soppressione dell’articolo; la materia non può essere oggetto di provvedimenti improvvisati ed estemporanei, richiede una revisione delle indicazioni nazionali che definisca modalità e obiettivi per i quali introdurre una nuova figura professionale, integrando quanto già ordinariamente svolto nella scuola primaria nel campo dell’educazione motoria. Inaccettabile poi la previsione di una rimodulazione degli organici, di fatto una loro riduzione, specie nel momento in cui è in atto un forte impegno sul recupero degli apprendimenti.
art. 110 - Incremento del FUN Le modifiche chieste dalla CISL Scuola hanno l’intento:
di evitare l’incapienza del FUN legata anche all’ingresso, a partire dall’a.s. 19/20, di circa 2.000 nuovi dirigenti scolastici mentre le risorse del FUN sono state ridotte;
di intervenire coerentemente rinviando non solo l’applicazione del ricorso al CIN per la ripartizione del FUN previsto nel CCNL 2018 ma, conseguentemente, anche l’applicazione del connesso art. 57 comma 3 del medesimo contratto
Si chiede anche si prevedere, con un comma aggiuntivo, la possibilità del rientro - dopo il triennio previsto dal bando di Concorso - dei dirigenti scolastici che prestano servizio fuori Regione. La misura è assolutamente necessaria anche in considerazione del fatto che i prossimi concorsi saranno regionali, con la saturazione di gran parte dei posti disponibili.
Art. 111 - Dimensionamento La deroga ai requisiti minimi di consistenza delle Istituzioni Scolastiche Autonome deve essere almeno triennale, senza vincoli che impediscano nuove assunzioni tempo indeterminato. Diversamente, non potrebbe essere incrementato l’organico regionale dei dirigenti scolastici e lo spostamento di un dirigente sarebbe consentito solo da un istituto all’altro, entro la Regione di riferimento, senza alcuna riduzione del numero delle reggenze.
art. 112 – Misure per rafforzare il diritto allo studio in classi numerose La riduzione del numero di alunni non può avvenire operando a parità di organico, compensando il fabbisogno aggiuntivo di posti in aree derivante dalle deroghe concesse in alcune situazioni con corrispondenti riduzioni delle dotazioni organiche in altre aree: la via da seguire è una modifica dei parametri previsti dal DPR 81/2009, con possibilità di incrementare le risorse di organico laddove necessario.
art. 184 – Misura in materia di applicazione dei rinnovi contrattuali Le risorse stanziate per i rinnovi contrattuali non consentono margini ulteriori rispetto alla sola copertura dell’indennità di vacanza contrattuale, rischiando di compromettere anche il rinnovo per il triennio 2022/2024.
b) ALTRI TEMI PER I QUALI SI RICHIEDONO EMENDAMENTI AGGIUNTIVI
Misure in materia di mobilità e assegnazione provvisoria Concludendo il percorso avviato col DL 73/2021, che ha ridotto da 5 a 3 anni il vincolo di permanenza sulla prima sede dei docenti neoassunti, occorre eliminare del tutto il vincolo previsto dall’attuale formulazione dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico sull’istruzione), lasciando alla contrattazione integrativa la disciplina della materia mobilità. Le disposizioni introdotte nei contratti si sono infatti già rivelate efficaci nell’incentivare la permanenza sulla stessa sede favorendo la continuità didattica. Ugualmente vanno rimossi i vincoli che lo stesso art. 399 del Testo Unico pone in materia di assegnazioni provvisorie: queste devono essere comunque consentite, in presenza delle condizioni previste dalla contrattazione integrativa, già a partire dalle domande per l’a.s. 2022/23, in particolare per quanto riguarda il ricongiungimento ai figli e le situazioni di handicap anche se preesistenti all’assunzione in ruolo.
Eliminazione della prova disciplinare per i docenti assunti ex art. 59 comma 4 del DL 59/2021 Occorre una modifica all’art. 59 comma 7 del DL 73/2021, eliminando la prova disciplinare prevista per i docenti assunti dalle GPS di I fascia. Si tratta infatti di docenti già in possesso di abilitazione e/o di specializzazione, titoli conseguiti con la frequenza di consistenti percorsi di formazione. Oltre alla difficoltà di costituire commissioni di valutazione esterne alla scuola è davvero incongruo affidare il giudizio di idoneità indispensabile per l’assunzione in ruolo agli esiti di una prova da sostenere dopo che il comitato di valutazione della scuola di servizio ha già espresso un giudizio positivo sul percorso di formazione e prova svolto dal docente, di cui lo stesso Dirigente Scolastico ha potuto osservare per mesi il lavoro.
Proroga assunzioni da GPS I fascia Modificando l’articolo 59 comma 4 del D.l. 73/2021, prorogare anche per le assunzioni del prossimo anno una modalità di reclutamento che si è rivelata efficace per una maggiore copertura dei posti vacanti, in particolare per quanto riguarda il sostegno.
Modifica della norma sulle 25 ore obbligatorie di formazione sul sostegno L’articolo 1 comma 961 della legge 178/2020 va modificato eliminando sia il carattere obbligatorio della formazione che il divieto di esonero dall’insegnamento per la frequenza delle attività. La formazione sulle tematiche dell’inclusione deve essere ricondotta alle disposizioni sulla formazione previste dal comma 124 della legge 107/2015 (quindi nell’ambito della delibera del Collegio dei docenti sul piano di formazione) e a quelle del CCNL per quanto riguarda la possibilità di esonero dal servizio.
Assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA Il problema della copertura dei posti vacanti di DSGA continua a rimanere irrisolto anche dopo l’ultimo concorso bandito dal Ministero. Nel frattempo il regolare funzionamento degli uffici di segreteria delle scuole è stato garantito dall’impiego di assistenti amministrativi, per i quali va prevista una procedura di stabilizzazione che consenta di accedere al profilo di DSGA, dopo anni di incarico come facente funzioni, anche per chi non è in possesso del titolo di laurea. La CISL Scuola chiede che si introduca in legge di bilancio una norma che consenta al Ministro dell’istruzione di attivare a tal fine una procedura straordinaria. Peraltro il DL 80/2021 prevede espressamente la possibilità di progressione tra le aree per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni.
Concorso straordinario docenti di religione Occorre consentire al Ministero di bandire, contestualmente al concorso ordinario, un concorso straordinario riservato agli incaricati IRC con almeno tre anni di servizio. Come per gli abilitati degli altri insegnamenti, la procedura deve prevede una prova orale e una graduatoria di merito ad esaurimento.
Salvaguardia dei posti destinati alle assunzioni di cui al comma 3 dell’articolo 59 del DL 73 non effettuate per ritardi nella pubblicazione delle relative GM. Occorre consentire l’assunzione in ruolo con decorrenza giuridica 1°settembre 2021 ai docenti che hanno superato la procedura straordinaria 2020 anche nel caso di GM pubblicate dopo la conclusione delle nomine previste dal DL 73/2021.
Riconoscimento del requisito dell’abilitazione per gli idonei nei concorsi straordinari Al fine di riconoscere, per chi l’ha superata risultando idoneo, il valore abilitante della procedura straordinaria 2020 per la scuola secondaria, la CISL Scuola chiede di modificare il DL 126/2019 nella parte in cui prescrive il requisito di essere in servizio nell’a.s. 2020/21. Ciò al fine di evitare effetti sperequanti fra quanti hanno partecipato, con esito positivo, alla medesima procedura, consentendo a tutti gli idonei, in quanto riconosciuti come abilitati, di accedere alle GPS di I fascia.
Scorrimento delle graduatorie degli idonei nei concorsi per le discipline STEM La CISL Scuola chiede l’inserimento di un emendamento aggiuntivo che preveda l’integrazione delle graduatorie di merito del concorso STEM 2021 con tutti coloro che hanno superato le prove, così da consentire la loro assunzione in ruolo sia sui posti che risultano ancora vacanti a seguito di rinuncia, sia sui posti che saranno disponibili per le nomine 2022/2023.
Assunzioni del personale ATA Occorre prevedere la cancellazione della norma che limita al solo reintegro del turnover il numero di assunzioni in ruolo autorizzabili annualmente per il personale ATA. Ciò al fine di garantire l’efficacia dell’azione amministrativa e il pieno soddisfacimento del fabbisogno di servizi ausiliari, fortemente accresciuto dall’emergenza pandemica. Non è più sostenibile una situazione che nel presente anno scolastico ha visto rimanere privi di titolare oltre il 56% dei posti vacanti.
È pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021 il Decreto Legge n. 172, recante "Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali", meglio noto come decreto "super green pass" ma che come è noto interviene anche in materia di obbligo vaccinale, estendendolo, a partire dal 15 dicembre, ad alcune categorie professionali tra cui il personale scolastico. Le disposizioni entrano in vigore dal 27 novembre, giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto, la cui conversione in legge dovrà avvenire entro sessanta giorni (scadenza 25 gennaio 2022). Le modalità con cui le nuove misure dovranno trovare applicazione in ambito scolastico saranno certamente al centro dell'incontro del Tavolo permanente previsto dal Protocollo Sicurezza sottoscritto lo scorso 14 agosto, già convocato per venerdì prossimo, 3 dicembre, alle ore 11. In allegato, insieme al testo del decreto legge, anche una scheda di presentazione dei suoi contenuti predisposta dall'ufficio sindacale-legale della CISL Scuola.