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Facendo seguito ad alcuni quesiti pervenuti in merito all’applicazione del nuovo CCNL, di seguito  le  faq riguardanti i chiarimenti richiesti in applicazione degli art. 31 e 33 del nuovo CCNL:

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FAQ N.1 – Art. 31-Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari

D.: sono un ATA con orario giornaliero di 7 ore e 12 minuti. Ho chiesto un permesso orario   per motivi personali e familiari per l’intera giornata lavorativa. Quante ore mi restano?

R.: L’art. 31 comma 2 lettera e) del nuovo CCNL dispone che l’incidenza oraria del permesso  richiesto per l’intera giornata  è convenzionalmente pari a 6 ore.

Pertanto nel caso in esame restano da fruire   12 ore di permesso.

FAQ N. 2 – Art. 33 Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami Diagnostici

D.: Da quale data possono essere   fruiti i permessi orari per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici?

R.: Dal   19 aprile 2018, data della sottoscrizione definitiva   del   CCNL.

Il computo delle 18 ore di permesso partirà da tale data.

FAQ N. 3 – ART. 33 Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami Diagnostici

D. Come deve essere giustificata l’assenza relativa al permesso per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami Diagnostici?

R.: L’assenza è giustificata anche in ordine all’orario mediante attestazione:

  • del medico, anche privato,   che ha svolto la visita

oppure

  • del personale amministrativo della struttura, anche privata, dove si è svolta la prestazione.

L’attestazione è inoltrata direttamente   dal lavoratore oppure é trasmessa anche per via telematica a cura del medico o della struttura dove si è svolta la prestazione.

L’INPS nei giorni scorsi ha pubblicato la circolare n. 68/2018 con la quale ha reso noti,come tutti gli anni, gli importi dei redditi per il diritto agli assegni familiari nel periododal 1 luglio 2018 al 30 giugno 2019
 
L’adeguamento è calcolato in base alla variazione dei prezzi al consumo per famiglie,
operai e impiegati calcolata dall’ISTAT nel periodo tra l’anno di riferimento dei redditi
per il diritto all’assegno e l’anno immediatamente precedente.
 
Alleghiamo la circolare Inps e le relative tabelle e il relativo modello di richiesta.

Nuovo CCNL, entro maggio gli arretrati, da giugno stipendi a regime
 
Entro la fine del corrente mese di maggio saranno corrisposti gli arretrati derivanti dagli incrementi previsti - per il periodo “gennaio 2016/maggio 2018” - dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto “Istruzione e Ricerca”, sottoscritto definitivamente lo scorso 19 aprile. Ne dà notizia NoiPA, attraverso uno  specifico avviso.
 
A partire da giugno 2018 il valore mensile dello stipendio tabellare lordo sarà adeguato, a regime, ai nuovi valori previsti dal CCNL. 
 
Gli adeguamenti stipendiali interessano circa 1.200.000 lavoratori, tra dipendenti della Scuola, AFAM ed Enti di ricerca.
 

Aran e Organizzazioni sindacali hanno firmato in via definitiva il contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018 del comparto Istruzione e Ricerca

Pubblichiamo dal sito www.aranagenzia.it il comunicato  sulla firma del primo CCNL del Comparto ISTRUZIONE E RICERCA  e il relativo testo contrattuale.
 
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Aran e Organizzazioni sindacali hanno firmato in data odierna il primo contratto collettivo nazionale di lavoro per il nuovo comparto Istruzione e ricerca, nel quale sono confluiti i precedenti comparti  Scuola, Enti di ricerca, Università, Accademie e conservatori.

Il contratto si riferisce agli anni 2016, 2017 e 2018 e riconosce aumenti da 84 a 111 euro mensili in coerenza con l’Intesa del 30 novembre 2016 tra Governo e Organizzazioni sindacali, anche grazie alla previsione di un apposito elemento perequativo, che interessa soprattutto le qualifiche iniziali.

Il CCNL è destinato a circa 1.200.000 dipendenti, cui saranno corrisposti in busta paga gli arretrati e gli incrementi stipendiali.  Il testo contrattuale è costituito da una “parte comune” contenente le disposizioni applicabili a tutto il personale del comparto e da “specifiche sezioni” riferite ai singoli settori.

La nuova disciplina interviene su molti aspetti del rapporto di lavoro (relazioni sindacali, assenze, permessi, codici disciplinari, rapporti di lavoro flessibile), anche al fine di aggiornare alcune parti della precedente regolamentazione,  superata dalle norme di legge vigenti e, comunque, non più attuale.

In materia di relazioni sindacali, il contratto definisce nuove regole semplificate che,  nel rispetto dei distinti ruoli dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali, valorizzano gli istituti della partecipazione sindacale. Vengono anche aggiornate le materie attribuite alla contrattazione integrativa, con l’obiettivo di chiarirne il contenuto e la portata.

Sotto il profilo normativo, sono stati regolati alcuni istituti del rapporto di lavoro  tra cui quelli, del tutto nuovi, previsti per l’effettuazione di  visite specialistiche ed esami diagnostici. Di particolare rilevanza, è, inoltre,  la disciplina delle ferie solidali, che consente ai dipendenti con figli minori in gravi condizioni di salute, che necessitino di una particolare assistenza, di poter utilizzare le ferie cedute da altri lavoratori. Altre importanti novità riguardano le tutele introdotte per le donne vittime di violenza le quali, oltre al riconoscimento di appositi congedi retribuiti, potranno avvalersi anche di una speciale aspettativa.

Il nuovo CCNL, in attuazione della Riforma Madia, ha operato una revisione del codice disciplinare dei dipendenti pubblici. Inoltre, alla luce delle recenti modifiche legislative, ha individuato un nuovo meccanismo per l’attribuzione degli incentivi economici al personale, che ha l’obiettivo di riconoscere premi aggiuntivi a coloro che abbiano ottenuto le valutazioni più elevate.

Riguardo alle specifiche discipline di settore, nella sezione Scuola è stata data molta importanza all’esigenza di  garantire il principio della continuità didattica. Infatti viene prevista la permanenza dei docenti per almeno tre anni nella istituzione scolastica di titolarità, come stabilito dalla legge n. 107 del 2015. Ciò andrà a vantaggio delle studentesse e degli studenti, che potranno contare sulla presenza, per più anni, dello stesso insegnante.

Per le Università, sono previste alcune misure per i dipendenti in servizio nelle Aziende ospedaliere ed una nuova disciplina organica in materia di Fondi destinati al salario accessorio.

Per gli Enti di ricerca si confermano le forti specificità già riconosciute dal decreto legislativo n. 218 del 2016 per il ruolo e per l’importanza che rivestono i ricercatori e tecnologi per la crescita e l’evoluzione del sistema Paese. Vengono, inoltre,  introdotti meccanismi per conseguire una maggiore flessibilità del Fondo per le progressioni economiche del personale.

Per il personale delle Accademie e dei conservatori, viene stabilito che il ruolo di professore di seconda fascia divenga ad esaurimento, traguardando un modello che dovrà realizzare un graduale passaggio verso la prima fascia.

Cari Amici,Cari Amici,
nei giorni 26, 27, 28 Aprile, come già ben sapete, si terranno le elezioni per il rinnovo dell'assemblea dei delegati del Fondo Espero, il fondo di previdenza complementare.Questa tornata elettorale ci vede presenti nella lista unitaria “INSIEME PER IL TUO FUTURO” con FLC CGIL e UIL Scuola. Come hanno gia spiegato nella nota congiunta i Segretari Generali, la scelta è dettata dalla volontà di garantire il massimo della sicurezza, della trasparenza e della buona gestione di un fondo di previdenza complementare che ha fatto registrare, negli ultimi quindici anni, performances molto buone, malgrado i periodi di crisi economica e l’instabilità dei mercati.
La decisione presa, in questa tornata elettorale, di una lista unitaria, si pone dunque come scelta di metodo importante per rafforzare l’impegno sindacale e per assicurare, con uno strumento moderno quale è Espero, la miglior tutela dei lavoratori della scuola.


Allegati:
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