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Sui contenuti del Decreto Legge 4 febbraio 2022, n. 5, recante Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo, l'Ufficio Sindacale - Legale della CISL Scuola nazionale ha predisposto una dettagliata scheda illustrativa.

Files:
Scheda_nr.05_-_Decreto_Legge_5_-2022-1.pdf304 K

Fonte:www.cislscuola.it

 

 

Il Ministero dell'Istruzione ha diffuso in data 31 gennaio 2022 la nota che fornisce indicazioni operative per la presentazione delle domande di cessazione con i nuovi requisiti introdotti dalla legge di bilancio. Si tratta della cosiddetta "Quota 102" e della proroga di "Opzione donna", su cui più dettagliate informazioni sono contenute in una scheda predisposta dall'Ufficio Sindacale della CISL Scuola.
Le domande di accesso alla pensione con i nuovi requisiti si potranno presentare tramite POLIS a partire dal 2 e fino al 28 febbraio.
Per quanto riguarda la cessazione tramite "APE Sociale" è bene ricordare che la domanda non deve essere presentata tramite POLIS, ma direttamente alla scuola di servizio entro il 31 agosto, dopo aver ottenuto la certificazione del diritto di accesso da parte di INPS. Per la richiesta di certificazione si ricorda che, al fine di ricevere risposta dall'INPS entro giugno, occorre fare domanda prima possibile e comunque entro il 31 marzo.
La nota affronta il caso delle lavoratrici che hanno presentato domanda di cessazione con "Opzione donna", per la quale l'INPS abbia già accertato la sussistenza dei requisiti, e che vogliano ora richiedere l'accesso ad APE Sociale, perché più conveniente. La nota chiarisce che in caso di accoglimento della domanda APE presentata entro il 31 marzo, le lavoratrici di cui sopra potranno tempestivamente comunicare al competente ufficio territoriale dell'INPS la rinuncia alla domanda di pensionamento già presentata con "Opzione donna".

Files:
m_pi.3430.31-01-2022.pdf230 K
Scheda_nr.34_-_Novita_pensioni.pdf273 K

Fonte:www.cislscuola.it

 

Si vota il 5-6-7-aprile

Dopo il rinvio causato dall'emergenza pandemica, si avvicina la data delle elezioni per il rinnovo delle RSU, fissata per i giorni 5-6-7 aprile 2022.
È da tempo avviato il lavoro delle nostre strutture territoriali per predisporre tutti gli atti necessari alla presentazione delle liste CISL. Ricordiamo che in ogni lista possono essere presenti come candidati sia docenti che personale ATA.
Per una informazione più completa su come si svolge la procedura elettorale puoi consultare la scheda illustrativa che abbiamo predisposto.

COS'È, COME SI ELEGGE E COME FUNZIONA LA RSU

SCHEDA CISL SCUOLA SULLE ELEZIONI RSU 2022

Normativa principale di riferimento

N.B.: la nuova ipotesi di Accordo Nazionale Collettivo Quadro definita il 16 novembre 2021, non essendo stata sottoscritta entro il 31 gennaio, non trova applicazione per il rinnovo RSU 2022; resta pertanto pienamente vigente il Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 1998.

I nostri manifesti

Protocollo sulle procedure elettorali 2022

Firmato il 7 dicembre 2021, fra ARAN e otto organizzazioni sindacali, il nuovo Protocollo che definisce la tempistica delle procedure elettorali per il rinnovo delle RSU in tutti i comparti del lavoro pubblico. Le votazioni avranno luogo nei giorni 5, 6 e 7 aprile 2022.
Entro il 14 gennaio in ogni comparto si dovrà procedere alla mappatura delle sedi di contrattazione integrativa in cui si svolgeranno le operazioni di voto, ma tale adempimento non riguarda la scuola, in quanto è già individuata a tale livello la sede di contrattazione integrativa, per cui le votazioni avverranno come di consueto in ciascuna istituzione scolastica, senza alcuna possibilità di prevedere articolazioni o aggregazioni diverse.
La tempistica concordata fra le parti prevede al 31 gennaio l’annuncio delle elezioni e il formale avvio delle procedure elettorali, fissando al 25 febbraio il termine per la presentazione delle liste da parte delle organizzazioni ammesse a concorrere. Rientrano tra queste, senza necessità di alcun ulteriore adempimento, le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative indicate nel CCNQ di distribuzione delle prerogative sindacali del 2017 così come modificato dal CCNQ del 19 novembre 2019, le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni firmatarie del protocollo e le altre organizzazioni sindacali che comunque abbiano già aderito all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU in occasione di precedenti elezioni.
Altre diverse organizzazioni per poter presentare liste dovranno, entro il 25 febbraio 2022, produrre formale adesione all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU, dichiarare inoltre di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 146/1990.
La necessità che le liste dei candidati siano espressione di un’organizzazione sindacale risponde ad una delle finalità del voto, che non è solo l’elezione dei componenti delle RSU: il numero complessivo dei voti ottenuti da ciascuna organizzazione concorre infatti a determinarne il livello di rappresentatività riconosciuto nell’ambito di ogni comparto contrattuale, attraverso un calcolo che tiene conto per ogni sigla del numero degli associati e del numero dei voti ottenuti nelle elezioni delle RSU.
Rinviando al prospetto contenuto nel protocollo per una più dettagliata descrizione degli adempimenti e delle relative scadenze, è da evidenziare la presenza di una dichiarazione congiunta allegata al protocollo stesso nella quale si prevede la convocazione all’ARAN delle parti firmatarie, tra il 10 e il 15 gennaio, per “una ricognizione volta a monitorare la situazione pandemica in rapporto all’avvio delle procedure elettorali”.

PROTOCOLLO 7 DICEMBRE 2021

Composizione e compiti della RSU

COMPOSIZIONE

La RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) è costituita in ogni istituzione scolastica autonoma attraverso votazioni cui partecipa tutto il personale docente e ATA in servizio. L'organismo eletto è formato:

  • da 3 componenti negli istituti che hanno fino a 200 unità di personale (docente, educativo e ATA)
  • da 6 in quelle che superano i 200 addetti
DURATA E FUNZIONI

La RSU resta in carica per tre anni (salvo in caso di decadenza dei suoi componenti) ed è soggetto di rappresentanza dei lavoratori nelle relazioni sindacali nell'ambito della scuola (informazione preventiva e successiva, contrattazione), insieme ai sindacati firmatari del CCNL, avendo come interlocutore il Dirigente Scolastico.
Gli esiti delle votazioni concorrono a determinare in ambito nazionale, insieme al dato associativo, la rappresentatività delle diverse sigle sindacali.

LISTE E CANDIDATI

Le votazioni avvengono su liste presentate dalle diverse organizzazioni sindacali.

  • In ogni lista possono essere presenti candidate e candidati appartenenti sia all'area del personale docente che del personale ATA educativosenza alcuna distinzione (una lista può anche essere composta solo da personale ata o solo da docenti)
  • Può candidarsi chi è in servizio nell'istituto con un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche
  • Per candidarsi non è richiesta obbligatoriamente l'iscrizione a un sindacato

Pubblichiamo l'avviso per le candidature alle commissioni valutrici del  Concorso ordinario 2020:

CANDIDATURE A COMPONENTE DI COMMISSIONE GIUDICATRICE Si comunica che al seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/commissioni-di-valutazione1 sono reperibili le modalità di presentazione delle istanze di nomina a componente delle commissioni giudicatrici del concorso ordinario per la scuola secondaria di I e II grado di cui ai DD.DD. n. 499/2020 e n. 23/2022. Gli aspiranti componenti delle commissioni giudicatrici, per le procedure di competenza di questo Ufficio Scolastico Regionale, devono presentare istanza online attraverso l’applicazione Piattaforma Concorsi e Procedure selettive. A tale piattaforma si accede con le credenziali SPID o con un'utenza valida per l'accesso all’area riservata del Ministero dell’Istruzione e abilitata a Istanze OnLine. L’istanza è disponibile per la compilazione a partire dalla data odierna e fino alle ore 23.59 del 07 febbraio 2022. Le commissioni giudicatrici saranno nominate con decreto di questa Direzione Generale, secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti definiti agli artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17 e all’art. 19, c. 2, del D.M. n. 326/2021 e secondo quanto previsto all’art. 2 del D.D. 23/2022. Tutta la normativa di riferimento è reperibile al seguente link https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa5

 

 

Fonte:https://www.istruzione.calabria.it/

Convocato con procedura d’urgenza, si è svolto nella mattinata di oggi, 8 gennaio, un incontro in modalità a distanza fra Ministero dell’Istruzione e sindacati per un’informativa sulle misure introdotte dal decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio. Incontro tempestivo, in quanto seguiva di poche ore la pubblicazione del decreto, ma senz’altro non risolutivo rispetto alle numerose questioni che la gestione delle nuove disposizioni sicuramente pone, evidenziate dagli interventi di tutte le organizzazioni sindacali.
Con l’ausilio di alcune slide l’Amministrazione, rappresentata dal Capo Dipartimento Istruzione e dal Capo Dipartimento per le Risorse Umane e Finanziarie, ha illustrato – pur senza renderne disponibile il testo - i contenuti della nota firmata congiuntamente dallo stesso Capo Dipartimento Risorse, dott. Jacopo Greco, e dal Direttore Generale per la Prevenzione Sanitaria (Ministero della Salute), dott. Giovanni Rezza, la cui pubblicazione è avvenuta subito dopo la conclusione dell’incontro.
La circolare, a sua volta, ripropone i contenuti del DL 1/2022 con le misure da adottare qualora si rilevino casi di positività al Covid 19 in ambito scolastico. Le indicazioni, come ormai ampiamente noto, sono diverse a seconda del settore scolastico preso in considerazione.
Per la scuola dell’infanzia, in presenza anche di un solo caso di positività nella sezione l’attività educativa viene interrotta per 10 giorni; per la stessa durata i bambini sono soggetti a quarantena con test (molecolare o antigenico) negativo al termine della stessa.
Nella scuola primaria, l’interruzione dell’attività didattica in presenza, per la durata di 10 giorni, è disposta qualora i casi di positività nella classe siano almeno due. In tale periodo l’attività didattica si svolge con modalità a distanza. Se vi è un solo caso di positività, l’attività prosegue in presenza con l’effettuazione di due tamponi (molecolari o antigenici), di cui il secondo (T5) a distanza di 5 giorni dal primo (TØ). Per quanto riguarda il servizio di refezione, si raccomanda di rispettare una distanza interpersonale di almeno due metri durante la consumazione del pasto.
Per la scuola secondaria di I e II grado, la sospensione dell’attività didattica in presenza, con passaggio alla didattica a distanza, riguarda tutti gli alunni della classe qualora i soggetti contagiati siano almeno tre. In presenza di un caso di contagio, prosegue l’attività in presenza con obbligo di indossare, per dieci giorni, mascherine di tipo FFP2, evitando di consumare pasti se non è possibile rispettare almeno due metri di distanza interpersonale. Se i casi positivi nella classe sono due, l’attività in presenza prosegue, con gli stessi accorgimenti previsti per il singolo caso di contagio, solo per gli alunni che hanno completato il ciclo vaccinale o che risultano guariti dal Covid da meno di 120 giorni. Per tutti gli altri, l’attività didattica è svolta in modalità digitale per la durata di 10 giorni, durante i quali gli alunni stessi sono posti in quarantena con obbligo di test negativo in uscita (molecolare o antigenico).
Per quanto riguarda uno degli aspetti più problematici, come tale indicato in modo particolare dalla CISL Scuola e dalle altre organizzazioni sindacali nel corso dell’incontro, la circolare afferma che il quadro normativo conseguente all’emanazione del DL 1/2022 consente di esigere da parte degli interessati la “dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo”.
La circolare ricorda inoltre che ai fini di un efficace tracciamento dei casi in ambiente scolastico, fino al 28 febbraio 2022, gli alunni della secondaria di I e II grado in regime di auto sorveglianza hanno la “possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta”.
In coda sono richiamati alcuni “punti di attenzione” relativi ai dispositivi da utilizzare in regime di auto-sorveglianza (mascherine FFP”), al divieto di accedere ai locali scolastici in presenza sintomatologia da affezioni respiratorie o con temperatura corporea supera i 37,5°, il ruolo dei Dipartimenti di Prevenzione per quanto riguarda le disposizioni di carattere sanitario. La circolare ricorda infine la disponibilità su SIDI del servizio Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC).
Nel suo intervento, la segretaria generale della CISL Scuola, Maddalena Gissi, pur dando atto della tempestività della convocazione, ha esposto perplessità e preoccupazioni in ordine alla reale possibilità di gestire disposizioni che sembrano non tenere in debito conto la concreta situazione con la quale i dirigenti e tutto il personale scolastico avranno a che fare nei prossimi giorni. Come esempio di frangente particolarmente critico ha richiamato l’attenzione sul fatto che in moltissimi casi i dirigenti potranno trovarsi nella necessità di impedire l’ingresso a scuola di minori non accompagnati dai genitori, anche in fasce d’età molto basse, come nel caso della secondaria di I grado.
Su altre misure richiamate nella circolare, come nel caso della distanza interpersonale durante la refezione, ha evidenziato come le stesse non possano consistere in mere “raccomandazioni” senza che questo si traduca di fatto in uno scarico di responsabilità sui dirigenti scolastici nei casi, prevedibilmente molto frequenti, in cui sussista un’oggettiva impossibilità di garantire tale distanziamento.
Ha poi denunciato l’inapplicabilità delle disposizioni riguardanti l’uso delle mascherine FFP2, la cui fornitura, peraltro prevista per i soli docenti, non risulta essere al momento avvenuta.
È in generale la situazione di aumento esponenziale dei contagi, che coinvolge in modo crescente anche il personale scolastico, a rendere estremamente complicata la gestione di un ritorno alle attività didattiche nel quale siano pienamente garantite le indispensabili condizioni di sicurezza per gli alunni e per il personale. Potrebbe addirittura, in qualche caso, rivelarsi impossibile far fronte all’ordinaria attività per mancanza di personale a disposizione. Il rischio è che i modelli operativi indicati nel decreto e nella circolare, tanto più per l’impatto di altri fattori esterni e incontrollabili (in primis i servizi di trasporto) si rivelino nei fatti di impossibile attuazione. In questa situazione è ancor più indispensabile assicurare alle scuole ogni necessario supporto, a partire da quelli di carattere sanitario, mentre è decisivo il ruolo che le famiglie sono chiamate a svolgere, in un quadro di corresponsabilità educativa che sempre più dovrà caratterizzare il loro rapporto con le istituzioni scolastiche.

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In allegato, oltre al testo della circolare n.11 - 8 gennaio 2022 dei Ministeri dell'Istruzione e della Salute una scheda di presentazione dei contenuti del DL 7 gennaio 2022, n. 1 a cura dell'Ufficio Sindacale/Legale della CISL Scuola

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