FAQ CORONAVIRUS:COVID-19 AGGIORNATE
Pubblichiamo dal sito del Governo le FAQ sull'emergenza coronavirus COVID-19 aggiornate al 10 marzo 2020.
Pubblichiamo dal sito del Governo le FAQ sull'emergenza coronavirus COVID-19 aggiornate al 10 marzo 2020.
Nella tarda serata di lunedì è stato firmato il DPCM 9 marzo 2020 , che estende a tutta Italia le misure in precedenza previste per Lombardia e altre province di Piemonte, Emilia Romagna, Veneto e Marche. Come detto in una precedente news, riguarderà l'intero territorio nazionale la sospensione fino al 3 aprile di tutte le attività educative e didattiche.
È molto probabile che vengano successivamente diffuse note di integrazione e chiarimento, sia a livello generale che per quanto riguarda nello specifico il sistema dell'istruzione, poiché sono molti gli aspetti su cui è necessario individuare l'ambito preciso di applicazione delle misure previste (a partire da quelle riguardanti la mobilità sul territorio).
Gli operatori e il segretario generale della struttura CislScuola di Cosenza, sono disponibili per offrire consulenza a tutti i nostri associati, preferibilmente durante gli orari di sportello, che qui ricordiamo:
dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00 dal lunedi al venerdì.
Di seguito i numeri di cellulare da utilizzare:
Antonio Aloe: 3394774475
Antonietta De Vita: 3474834569
Giovanni Tangaro: 3485159501
Enzo Groccia: 3395242934
Grazie per la collaborazione.
Pubblichiamo, la comunicazione dell'ATP di Cosenza diffusa in data odierna.
Fonte:http://www.csa.cs.it/
Pubbliichiamo il nuovo DPCM emanato dal Governo in data 8 marzo 2020 e l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria per l'emergenza Coronavirus COVID 19:
Fonti:
http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-8-marzo-2020/14266
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/ORDINANZA.pdf
Linee generali di orientamento per la gestione delle attività scolastiche nel quadro delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del contagio da covid-19 (SCARICABILI QUI E RIPORTATE DI SEGUITO)
Premessa
L’emergenza che il nostro Paese sta fronteggiando da due settimane a seguito della insorgenza del contagio da coronavirus (COVID-19) va affrontata nelle sedi scolastiche con il massimo rigore e la massima disponibilità a risolvere ogni problema che si presenti sotto ogni profilo: didattico, organizzativo, amministrativo, sanitario, contrattuale.
Si tratta di una situazione eccezionale: proprio per questo, tutte le energie, dei singoli e delle organizzazioni sindacali, vanno indirizzate a evitare innanzitutto il contagio e, in secondo luogo, a utilizzare ogni possibile strategia didattico educativa in favore degli alunni insieme alla tutela dei diritti di ogni singolo lavoratore che opera nella scuola (Dirigente, Docente, Educativo, ATA).
Il ruolo delle autorità pubbliche, il ruolo della scuola
In materia di emergenza sanitaria, tema su cui le scuole non hanno alcuna specifica competenza, si devono seguire scrupolosamente tutte le indicazioni che le autorità preposte (Governo, Ministero dell’Istruzione, Prefetture, Regioni, Comuni) emanano di volta in volta.
Fanno testo, dunque, in modo particolare il Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, il DPCM del 1 marzo 2020, il DPCM 4 marzo 2020, la pagina tematica e le FAQ esplicative emanate dal Ministero dell’Istruzione.
Le scuole, coordinandosi in modo particolare con le proprie autorità territoriali di riferimento (Uffici Scolastici Regionali, Ambiti Territoriali e Prefetti), devono operare in piena sintonia con le indicazioni emanate dalle autorità stesse.
È noto che, in relazione al livello di contagio, i territori interessati sono stati raggruppati in tre zone per le quali vengono impartite modalità diverse di comportamento cui attenersi sia alla cittadinanza, sia ai dirigenti e ai lavoratori che operano nei settori pubblici e in particolare nelle scuole. Le aree territoriali sono così classificate: comuni ad alto rischio (zona rossa), regioni e province a rischio moderato (zona gialla), parte rimanente del Paese.
Le azioni da mettere in atto per evitare la diffusione del contagio
In questo quadro, difficile e inedito, ad eccezione della misura di sospensione delle visite guidate e viaggi di istruzione e di quelle di ordinaria e straordinaria igiene contenute nelle disposizioni del DPCM 1° marzo 2020, da ritenersi valide per tutte le scuole del Paese, occorre tenere conto delle specifiche e diversificate istruzioni impartite per le zone classificate a rischio dalle autorità sanitarie e amministrative, che hanno comportato nelle zone rosse la chiusura delle scuole fino all’8 marzo e la sospensione delle attività didattiche di tutte le istituzioni scolastiche fino al 15 marzo.
Nelle scuole occorre, secondo le istruzioni impartite dalle autorità, contemperare varie esigenze:
Modalità flessibili di svolgimento dell’attività lavorativa
L’indicazione di favorire modalità flessibili di svolgimento dell’attività lavorativa è rivolta, senza distinzione alcuna, a tutte le scuole.
Il lavoro flessibile è previsto al fine di non interrompere del tutto l’attività amministrativa. È una modalità per la cui attivazione l’esercizio del potere datoriale (in questo caso del dirigente scolastico) può esplicarsi in vario modo, tenendo conto delle specifiche situazioni e degli elementi che le caratterizzano.
In questo quadro è necessario che le scuole prevedano misure adeguate a contemperare le esigenze indifferibili del servizio e la necessaria tutela della salute dei lavoratori.
Le misure adottate, nel quadro generale di un obiettivo di contenimento dei rischi di contagio, devono tendere a dare continuità alla prestazione lavorativa al fine di garantire il fondamentale diritto all’istruzione.
Di seguito alcuni indicazioni distinte per tipologia di personale e di ruolo svolto:
Personale docente
Attivare la didattica a distanza, ove possibile, in ragione della situazione e delle tecnologie a disposizione della scuola, secondo le modalità di carattere metodologico-didattico indicate dal Collegio dei Docenti, per la durata della sospensione delle attività didattiche (fino al 15 marzo)
Svolgere le riunioni di carattere collegiale attraverso modalità telematica laddove in presenza non sia possibile garantire le prescritte misure igienico-sanitarie (ad es. distanza tra i partecipanti, locali ampi ed arieggiati, ecc.).
NB:
1) tutte le attività funzionali all’insegnamento debbono essere contenute nel monte ore previsto dall’art. 29 del CCNL 2016/2018
2) laddove non sia possibile svolgerle secondo le modalità indicate, potranno essere riprogrammate
Personale ATA
Nelle scuole in cui è prevista la sospensione delle attività didattiche, come noto, dirigenti scolastici e personale ATA sono in servizio. I dirigenti scolastici dovranno privilegiare modalità flessibili della prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie prescritte.
Particolari modalità flessibili della prestazione di lavoro dovranno riguardare con priorità i lavoratori con patologie gravi, coloro che per la chiusura degli gli asili nido e delle scuole dell’infanzia debbono accudire i figli, coloro che si avvalgono dei servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa.
Occorre adeguare l’impiego del personale in presenza di attività ridotte, utilizzando al massimo la flessibilità e le turnazioni.
RSU
Tutti gli interventi che coinvolgono il personale devono essere oggetto di apposito confronto sindacale con le RSU e le Organizzazioni sindacali territoriali, anche facendo ricorso a modalità a distanza.
RLS/RSPP
Nell’assumere le misure più idonee ai fini di contemperare la tutela della salute con le esigenze di funzionamento del servizio, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve concordare con il RSPP e il Dirigente Scolastico ogni azione di prevenzione dei rischi e di tutela della salute, eventualmente aggiornando il DVR.
AVVERTENZE GENERALI
Ricordiamo che:
– Viene raccomandato a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (art.2, c.1, lett.b DPCM 4/3/2020)
– Le scuole hanno l’obbligo di esposizione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie (art.2, c.1, lett. c DPCM 4/3/2020)
– Il periodo di chiusura della scuola o di sospensione delle attività didattiche non incide sulla validità del periodo di prova e formazione
– Il periodo trascorso in malattia o in quarantena dovuta al COVID 19 è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero
– La trattenuta prevista per le assenze di malattia fino a 10 giorni non si applica nei casi dei periodi a ricovero ospedaliero in strutture del SSN per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei Livelli essenziali di assistenza (LEA)
– Nell’ambito di gestione dell’emergenza i rapporti tra le OO.SS firmatarie di CCNL e gli Uffici Scolastici Regionali ed Ambiti territoriali vanno improntate alla massima flessibilità agevolando le dirette interlocuzioni per rispondere celermente alle richieste delle scuole, coordinando le azioni da porre in essere
SUPPLENZE DEL PERSONALE
Ricordiamo che anche durante i periodi di chiusura o sospensione dell’attività didattica, ancorché si tratti di una situazione straordinaria, restano in vigore le disposizioni in materia di supplenza per tutto il personale.
Personale docente
In particolare per il personale docente l’art. 7 (commi 4 e 5) del regolamento delle supplenze (Dm 131/2007) prevede l’istituto della conferma e/o della proroga.
Per quanto riguarda eventuali proroghe che intervengono nel periodo interessato dalla chiusura o sospensione delle attività didattiche vale anche l’articolo 40 del CCNL 2007 che al comma 3 prevede il diritto alla proroga senza soluzione di continuità a determinate condizioni.
Nello specifico:
Personale ATA
Per il personale ATA, la nota MIUR n° 3895 del 28/8/2019 prevede l’istituto della proroga.
Per quanto concerne i posti residuati a seguito della procedura di stabilizzazione del personale ex LSU le supplenze temporanee fino al 31/3 andranno conferite, in presenza di esigenze di servizio, anche durante il periodo di sospensione dell’attività didattica; in caso diverso dalla ripresa delle lezioni.
Pubblicata in tarda serata la circolare prot. 278 del 6.3.2020, firmata congiuntamente dal Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e dal Capo Dipartimento Risorse Umane Finanziarie e Strumentali, con la quale vengono date dal Ministero dell'Istruzione indicazioni applicative, rivolte in modo specifico al settore scuola, della Direttiva 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione.
Si è concluso ieri l’incontro al Ministero dell’istruzione sulla gestione contrattuale delle risorse finalizzate dalla legge 107/2015 al “bonus docente”, come previsto dalla Legge di Bilancio per il 2020 (art. 1, comma 249).
Sciogliendo le riserve manifestate nell’incontro precedente e dopo avere svolto gli opportuni approfondimenti, l’Amministrazione ha affermato di convenire sul fatto che la norma in questione comporti una completa definalizzazione di tali risorse, non più quindi vincolate a retribuire il “merito”, ma ricondotte a pieno titolo alle finalità del fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa. Per la complessità delle implicazioni che il tema presenta, l’Amministrazione considera in ogni caso necessario acquisire al riguardo anche il parere del Ministero della Funzione Pubblica.
La CISL Scuola, prendendo atto positivamente della posizione assunta dai rappresentanti del Ministero, ha comunque rimarcato la necessità di ottenere in tempi brevissimi l’ulteriore parere della Funzione Pubblica, affinché indicazioni univoche e chiare siano date a tutte le scuole il più rapidamente possibile.
Tra le questioni più urgenti su cui dare indicazioni chiare vi è quella di come procedere in presenza di contratti già conclusi e regolarmente sottoscritti. In questi casi, fatta salva la facoltà delle parti di riaprire le contrattazioni per soddisfare eventuali esigenze sopravvenute, i contratti ad avviso della CISL Scuola devono considerarsi definitivi.